Descrizione
- Abitazione principale classificata nelle categorie A/1 e A/9 e relative pertinenze, aliquota pari al 4 per mille, con detrazione di Euro 200,00
- Abitazione principale classificata nelle categorie A/8 e relative pertinenze, aliquota pari allo zero per mille;
- Fabbricati rurali ad uso strumentale, aliquota pari all’1 per mille;
- Fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati: esenti;
- Fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione della categoria D/10, aliquota pari al 9,6 per mille;
- Fabbricati diversi di quelli di cui ai punti precedenti, aliquota pari al 9,6 per mille;
- Terreni agricoli, aliquota pari al 9,6 per mille;
- Aree fabbricabili, aliquota pari al 9,6 per mille. La base imponibile è costituita applicando alla superficie del fabbricato l’ultimo valore semestrale di compravendita stabilito dall’Agenzia delle Entrate – settore Osservatorio del mercato Immobiliare, per ogni tipologia di immobile, facendo riferimento ai valori minimi e per “abitazioni di tipo economico” ivi stabiliti per ogni microzona catastale, ridotto al 50%.
F.to il Funzionario Responsabile IMU d.ssa Adele Ipomea
Al fine dell’applicazione della condizione di inagibilità dei fabbricati si rimanda all’art. 9 del Regolamento IMU approvato con D.C.C. n. 12 del 03.06.2020.
Per i residenti all’estero, dal 2023, per la sola unità immobiliare ad uso abitativo, non locata o data in comodato d’uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato, che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l’Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall’Italia, l’IMU è applicata nella misura del 50%.
Ai fini del beneficio, è necessario che il soggetto passivo che ha applicato la riduzione dell’imposta presenti la dichiarazione IMU al Comune, entro l’anno successivo a quello di riferimento.
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Ultimo aggiornamento: 5 agosto 2024, 16:21